Salerno, 10 settembre 2026
Al Direttore Generale ASL Salerno
Al Direttore Sanitaria ASL Salerno
Protocollo n.248/2026
Al Responsabile UOC ASL Salerno
Ai Direttori Sanitari Distretti ASL Salerno
Agli Iscritti FIMMG
COMUNICATO AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE
Oggetto: Sciopero della Medicina Generale – prestazioni indispensabili e responsabilità del singolo medico
In relazione alle notizie e alle comunicazioni circolate in occasione delle giornate di sciopero proclamate per il mese di settembre, secondo le quali le attività non svolte dai Medici di Medicina Generale aderenti allo sciopero dovrebbero ricadere sugli altri medici appartenenti alla medesima AFT, si precisa che tale interpretazione non trova alcun fondamento nella disciplina contrattuale vigente.
La regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero nell’area della Medicina Generale individua espressamente i servizi essenziali e le prestazioni minime indispensabili che devono essere comunque assicurate. In particolare, per il ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta, l’art. 2 individua tra le prestazioni indispensabili le visite domiciliari, avuto riguardo alle condizioni cliniche e alla possibilità di spostamento del paziente, l’assistenza domiciliare integrata, l’assistenza domiciliare programmata ai malati terminali e le ulteriori prestazioni eventualmente definite indispensabili dagli Accordi Regionali. Ma è soprattutto l’art. 3, comma 1, a stabilire in maniera inequivocabile: «Le prestazioni minime indispensabili di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a) del presente Accordo vengono erogate da ciascun medico del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta in riferimento ai propri assistiti in carico.»
La disposizione è quindi chiara: anche il medico che aderisce allo sciopero resta personalmente tenuto a garantire ai propri assistiti le prestazioni minime indispensabili previste dalla disciplina dello sciopero. Non è pertanto previsto alcun automatismo contrattuale in forza del quale tali prestazioni possano essere trasferite agli altri medici dell’AFT, né l’appartenenza alla medesima AFT determina un obbligo generalizzato di sostituzione del collega aderente allo sciopero.
L’AFT non può essere utilizzata come strumento per neutralizzare gli effetti dello sciopero, trasferendo sui medici non aderenti le attività che la disciplina contrattuale pone espressamente in capo a ciascun medico nei confronti dei propri assistiti. Eventuali disposizioni aziendali, distrettuali o organizzative che prevedessero un obbligo di presa in carico generalizzata degli assistiti dei colleghi scioperanti da parte degli altri componenti dell’AFT dovranno pertanto essere valutate alla luce della disciplina contrattuale sopra richiamata e della normativa che tutela l'esercizio del diritto di sciopero.
Si invitano pertanto tutti i medici a non dare seguito a interpretazioni difformi dalla disciplina vigente e a segnalare alla Segreteria Provinciale eventuali disposizioni formali impartite in tal senso, affinché possano essere tempestivamente valutate e contestate nelle sedi competenti

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