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Obbligo Vaccinazione Covid-19

2021-12-22 16:53

La Direzione

Covid-19, COVID-19, Vaccinazioni,

Obbligo Vaccinazione Covid-19

Protocollo: n.110/2022OGGETTO: Prescrizione ed erogazione

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Protocollo: n.63/2021

OGGETTO: Obbligo vaccinazione anti SARS-COV2

 

Caro collega,

                       

in ottemperanza al decreto legge n.172 del 26 novembre 2021 ed a quanto comunicato dalla FNOMCeO agli Ordini territoriali riferito all’obbligo vaccinale previsto per le professioni sanitarie, si ritiene utile informarti circa gli adempimenti a cui è tenuto il Sanitario non in possesso delle certificazioni della avvenuta vaccinazione anti SARS-COV2:

 

  1. Produrre entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione PEC inviata dall’Ordine dei Medici, la documentazione comprovante la effettuazione della vaccinazione.
  2. Il differimento della stessa in caso di specifiche condizioni cliniche documentate ed attestate dal MMG.
  3. Presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione. In tale ipotesi il Sanitario dovrà trasmettere entro 3 giorni dalla suddetta somministrazione la certificazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale
  4. L’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.Se decorsi i termini dei 5 giorni, nel caso in cui il professionista non risponda o dalla documentazione venga accertato il mancato adempimento di tali procedure, l’Ordine deve procedere alla immediata sospensione del Sanitario dandone informazione anche al datore di lavoro se il professionista è dipendente.
  5. Tutti i Sanitari non vaccinati, se dipendenti, dovranno fornire all’Ordine i dati del proprio datore di lavoro.

 

La sospensione ha efficacia fino alla data di comunicazione, effettuata dal Sanitario all’Ordine ed al datore di lavoro (se dipendente):

a)      Completamento ciclo vaccinale primario.

b)      Per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, obbligo della somministrazione della dose di richiamo (3^ dose). Trascorsi 151 giorni il Sanitario è obbligato ad effettuare la 3^ dose.

c)      Comunque non oltre il 15 giugno 2022

 

Si allega comunicazione FNOMCeO fatta agli Ordini territoriali e comunicazione Ordine dei Medici di Salerno ai propri iscritti (inviata tramite PEC)

 

Cordiali saluti
 

Nota Bene: controlla la posta ricevuta tramite pec; la documentazione comprovante la effettuazione della vaccinazione non va inviata alla FIMMG Salerno, bensì all’Ordine dei Medici di Salerno dopo aver ricevuto PEC dall’Ordine stesso.

 

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